Euromercato

Detrazioni Fiscali

DETRAZIONE IRPEF 50%

01.01.2014

La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).

Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.

La detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

 

Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

La legge di stabilità 2015 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.

A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Infine, fino al 31 dicembre 2015 è prevista una detrazione più elevata per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

La detrazione è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015.

L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro.

Tra le principali regole e i vari adempimenti che negli ultimi anni hanno subito modifiche si segnala, infine:

• l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara

• l’aumento della percentuale (dal 4 all’ 8%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare

• l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori

• la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile

• l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

La presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il beneficio fiscale, illustrando modalità e adempimenti.

Per tutto il resto ti invitiamo a consultare la Guida dell’Agenzia delle Entrate

 

Detrazioni 65% per generatori di calore a biomassa
 
 

L'Enea ha recentemente aggiornato il vedemecum sulle procedure da seguire per beneficiare delle detrazioni 65% per generatori di calore a biomassa, sia che si tratti della prima installazione che di sostituzione.

Fino al 31.12.2015 è dunque possibile usufruire di una detrazione pari al 65% per l'installazione dei seguenti prodotti:

- Caldaie a legna o pellet - Stufe a legna o pellet ARIA - Stufe a legna o pellet IDRO - Termocucine a legna o pellet ARIA - Termocucine a legna o pellet IDRO

Sono inoltre ammesse alla detrazione anche le opere di smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente e la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature ed accessori, o delle opere idrauliche e murarie, necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa.

I requisiti necessari sono i seguenti:

- Il generatore installato deve avere un rendimento nominale utile minimo non inferiore all'85%; - Il rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del DLgs 152/2006 (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011); - Il rispetto di normative locali per il generatore a per la biomassa; - la conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29/3/2012, in base al punto 2 dell’Allegato 2 del D.Lgs. 28/2012).

L'immobile oggetto dell'intervento:

- deve essere accatastato; - se l'intervento consiste in una sostituzione di impianto preesistente, deve essere dotato di impianto di riscaldamento; - deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Per quanto riguarda la documentazione richiesta (da conservare):

- asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante i requisiti tecnici menzionati (in base al DM 06.08.2009 può essere sostituita dalla dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate, resa dal direttore dei lavori, oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici); - fatture relative alle spese sostenute; - ricevute dei bonifici bancari o postali che rechino chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico; - ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa; - schede tecniche; - originale dell'allegato inviato all'ENEA firmato (dal tecnico e/o dal cliente).

Per quanto riguarda invece la documentazione da trasmettere:

- all'Enea: inserimento della richiesta attraverso il sito http://finanziaria2015.enea.it entro 90 giorni dal termine dei lavori; - all'Agenzia delle Entrate: con il DLgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta

Per tutto il resto ti invitiamo a consultare la Guida dell’Agenzia delle Entrate

 

 

CONTO TERMICO

01.01.2014

Il Decreto Ministeriale 28/12/2012 ha introdotto il “Conto Termico”, che dal 2013 mette a disposizione dei fondi anche per il settore delle biomasse.

Sarà possibile conseguire un incentivo economico a fronte dell’acquisto di stufe, camini o caldaie che rispettano determinati requisiti, in sostituzione di impianti di riscaldamento già esistenti.


Il GSE (Gestore Servizi Energetici) è l’ente cui è stato assegnato il compito di valutare le domande ed erogare i contributi.


Per ottenere i dati tecnici dei nostri prodotti che possono beneficiare di questa nuova opportunità vi invitiamo a rivolgervi al nostro personale.

Per tutto il resto ti invitiamo a consultare la Guida dell’Agenzia delle Entrate

 

 

 

 

 

 

 

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